Il Consorzio dei vasi Festola e Ariolo

Il progetto è ricostruire la memoria con i documenti e le immagini per riscoprire le proprie origini e la propria storia.

Descrizione

Il Consorzio dei vasi Festola e Ariolo.

Il progetto è ricostruire la memoria con i documenti e le immagini per riscoprire le proprie origini e la propria storia.

L'atto costitutivo del Consorzio dei vasi Festola e Ariolo

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L'atto costitutivo del Consorzio dei vasi Festola e Ariolo.

Bolletta N 76 del 19/7/1938
Dr. Antonio Pasini
(la dicitura è ripetuta su ogni facciata di foglio di protocollo di cui è composto il documento, ddr)
N 4056/5016   N 3504

ATTO PUBBLICO
COSTITUZIONE DE CONSORZIO
PROCURA ALLE LITI

REGNANDO UMBERTO PRIMO
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE d’Italia l’anno mille ottocento novantasette questo giorno di domenica tredici giugno in Comune e nell’Ufficio Municipale del Comune di Marone, davanti a me avvocato MARAGLIO Giambattista fu Carlo, Notaio residente in Iseo ed iscritto al consiglio del distretto Notarile di Brescia e alla presenza dei testimoni Sigg. Riccardo dell’Oro fu Domenico nato a Valmadrera e residente in Marone, agente e Zatti Giuseppe fu Giovanni inserviente Comunale nato e domiciliato in Marone, si sono personalmente costitituiti i Sigg.

1° GUERINI (Guerrini, Ndr) EUGENIO e GIUSEPPE fu Matteo, agenti nell’interesse proprio e della sorella Emilia vedova Brambilla e Carrara Rosa vedova fu Matteo Guerini, con voti 7.
2° VISMARA ARTURO fu Antonio agente nell’interesse proprio e nell’interesse delle sorelle Paola, Carmela e Maria fu Antonio e della madre Rachele Livio vedova fu Vismara (Antonio,Ndr) con voti 10, dico dieci.
3° GHITTI GIROLAMO fu Bortolo nell’interesse proprio con voti 1 (uno).
4° CRISTINI ANDREA FU LUIGI, nell’interesse proprio e dei fratelli Cristini Rocco, Giovanni fu Luigi con voti 4.
Meno i Sigg. Vismara che sono domiciliati a Milano, tutti gli altri sono nati e domiciliati qui in Marone.
5° GIACOMO e GIOVANNI fu G. Battista GUERINI, nati e domiciliati qui in Marone con voti 2.
6° GIUDICI GIACOMO fu Angelo per sé e per il nipote Angelo fu Bortolo, nato e domiciliato qui in Marone con voti 2.
7° CUTER GIOVANNI fu G. Battista per sé e nipoti Cuter Brigida, Angelina, Giambattista, Marietta e Margherita fu Battista e Steffini Giulia vedova fu Cuter G. Battista, nati e domiciliati qui in Marone con voti 7.
8° BONTEMPI PIETRO fu Giacomo nato e domiciliato in Marone con voti 3. Lo stesso rappresenta anche la sorella Rachele maritata Pennacchio, nata e domiciliata qui in Marone compresa nello stesso numero di voti.
9° CRISTINI CATERINA fu Giacomo vedova Pennacchio per sé in rappresentanza dei figli minori Pennacchio Maria, Elisabetta e Bartolomea fu Zeno di cui è legale tutrice, tutti nati e domiciliati qui in Marone con voti 1 (uno).
10° NOVALI CAMILLA fu Camillo vedova Guerini nell’interesse proprio e del figlio Guerini Luigi, che interviene in persona, Carolina in Cattaneo Giuseppe, ed Elisabetta ora defunta e di lui (lei, Ndr) figli Cristini Alessandro e  Domenica di Luigi tutti nati e domiciliati in Marone con voti 3.
11° SERIOLI DOMENICA fu Lorenzo vedova Guerini nell’interesse proprio e dei figli Guerini Antonia e Maria-Elisabetta fu Andrea, nubili di cui è tutrice tutti nati e domiciliati in Marone con voti 1.
12° TURLA FRANCESCO fu Angelo nell’interesse proprio e FRATELLI Vittorio e Gianmaria fu Angelo nati e domiciliati in Sale Marasino firmatario e comproprietario della Ditta Francesco Turla di Sale Marasino con voti 8 (OTTO).
13° SBARDOLINI BONOMO e GIACOMO fu Giovanni e l’agente generale della Ditta Bonomo Sbardolini di Sale Marasino, ove i primi sono nati e domiciliati, l’altro nato a Bergamo e domiciliato in Sale suddetto, a nome Sozzi Luigi di Giuseppe con voti 4.

Dette parti per sé eredi e successori stipulano quanto segue:

1) Prima di tutto gli intervenuti dichiarano di assumere ogni responsabilità, di che nel presente atto, a proprio carico, anche per rispettivi rappresentanti, obbligandosi di far intervenire a ratificare l’atto stesso i non intervenuti, o a fornire i documenti a convalidare le responsabilità dei non intervenuti rappresentati.

2) Gli intervenuti rappresentano numero cinquanta quattro voti sopra sessanta cinque, e quindi dichiarano di ritenersi in maggioranza.

3) Tutti gli intervenuti hanno diritti delle acque dei vasi Festola e Ariolo in Marone, che animano i diversi edifici costruiti sulle sponde di detti vasi.

4) Perciò essi intendono di costituire come effettivamente si costituiscono in Consorzio agli effetti della legge del 2 febbraio 1888 n 519253 e Codice Civile vigente art. 657 e seguenti relativi allo scopo dell’esercizio conservazione e difesa dei loro diritti.

5) Forma parte del Consorzio il Vaso Festola dalla sua origine contro la Valle Bagnadore nella località Verlino fino al primo edificio che è il primo molino di Zone, e il Vaso Ariolo a partire dalla diga di presa nella Valle Opol fino al lago con tutti i manufatti in oggi esistenti e con quelli che si rendessero necessari in avvenire per lo scopo suddetto.

6) Le spese che s’incontrano per la manutenzione del Vaso Festola e quant’altro potrà necessitare per l’avvenire verranno suddivise in rapporto dell’utenza fra i diversi consoci del medesimo, mentre quelle del Vaso Ariolo verranno sostenute in rapporto dell’utenza del Vaso Ariolo stesso dai singoli consoci.

7) L’Utenza viene suddivisa in cavalli vapore, sull’albero motore di ciascun opificio, come risulta dall’allegato A dei Sigg. Ingegneri Ghisalberti & Arrigoni, e ciascun utente si obbliga di pagare nei modi e termini del regolamento la quota ad essi attribuita servendosi del presente atto spedito in forma esecutiva per l’esaziona coattiva, nel caso di mora, nel qual caso sarà tenuto al risarcimento dei danni, interessi e spese.

8) Le parti si obbligano di attenersi a tutte le condizioni dell’attuale regolamento in corso, nonché a tutte le modificazioni che verranno apportate alla prima adunanza e successive.

9) Non essendo intervenuti tutti gli utenti e alcuni altri essendosi allontanati senza firmare per non accettare il Consorzio, i firmatari per dare esecuzione al Consorzio stesso a termini dell’art. 659 Codice Civile demandano l’incarico, e costituiscono in procuratore speciale il Presidente del Consorzio perché abbia a fare le pratiche presso l’autorità giudiziaria per rendere obbligatorio il Consorzio stesso anche nell’interesse dei dissenzienti e non intervenuti a tutti gli effetti del medesimo. Esso Sig. Presidente Guerini (Guerrini, Ndr.) Eugenio fu Matteo è autorizzato di eleggere e costituire procuratori legali all’uopo con tutte le facoltà alle liti, costituire domicili, ricorrere in appello contro la sentenza del primo giudice.

Le spese del presente atto e tasse sono assunte dai firmatari e Consorzio.
Prima di chiudere è intervenuto Guerini Luigi fu Andrea di Marone, ove è nato, che firma anche per la madre.
Le parti a mia domanda rispondono che l’atto è scritto conforme a loro volontà e lo confermano.

Di questo atto pubblico ed inserto io Notaio sottoscritto ho dato lettura alle parti in presenza dei testimoni suddetti, noti, idonei e meco conoscenti le parti e tutti si firmano con me qui sotto a questo atto da me scritto in sei pagine ed in margine all’altro foglio.

F.to:
Girolamo Ghitti - Guerini (Guerrini, Ndr) Eugenio fu Matteo - Guerini (ut supra) Giuseppe fu Matteo - Vismara Arturo fu Antonio - Cristini Andrea fu Luigi - Francesco Turla - Sozzi Luigi di Giuseppe - Guerini Giacomo fu Battista - Guerini Giovanni fu Battista - Cuter Giovanni - Guerini Luigi - Cristini Caterina - Bontempi Pietro - Serioli Domenico - Dell’Oro Riccardo, testimonio - Zatti Giuseppe, testimonio.

Dr. MARAGLIO GIAMBATTISTA NOTAIO

L'atto costitutivo del Consorzio dei vasi Festola e Ariolo.

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Il regolamento del Consorzio dei vasi Festola e Ariolo

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Il regolamento del Consorzio dei vasi Festola e Ariolo.

REGOLAMENTO
del Consorzio degli Utenti dei Vasi Festola e Ariolo posto in Comune di Marone, Circondario di Brescia.

Capitolo 1: costituzione, scopo e sede del Consorzio.

Art. 1: il Consorzio è costituito agli effetti della legge 2 Febbraio 1888 N 5192 per la conservazione dei vasi Festola e Ariolo, secondo il disposto degli articoli 657 e seguenti 539/676/1723 a linea 3a del Codice Civile.

Art. 2: fanno parte del Consorzio tutti coloro che hanno godimento ed uso di una qualunque parte dell’ente Consorziato a titolo di assoluta e perpetua proprietà.

Art. 3: il Consorzio è costituito sulla base di utenza d’acqua di ciascun consocio, per cui tutte le spese consorziali saranno sopportate in proporzione del vantaggio che ciascuno ne riceve. Art. 539 C.C. La quota di utenza viene stabilita come all’allegato A che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 4: il Consorzio è retto ed amministrato in conformità degli articoli 657 e seguenti del Codice Civile, e delle norme stabilite nel presente Regolamento.

Art. 5: la sede del Consorzio resta stabilita presso il Presidente del Consorzio stesso. La durata del medesimo, trattandosi di beni immobili, è espressa dagli art. 412/661/663 del Codice Civile.

Capitolo 2: diritti e doveri dei consoci.

Art. 6: ogni consocio ha diritto di usare di quella parte dell’Ente Sociale, di cui possiede il godimento e di prevalersene nei modi stabiliti dai suoi documenti di proprietà, sempreché rispetti principi fondamentali di non sturbare il regolare andamento delle acque e, in massima, di non ledere i diritti in generale del Consorzio e in particolare degli altri Utenti.

Art. 7: l’intestazione nei registri del Consorzio è obbligatoria per ciascun Utente.

Art. 8: gli Utenti che succedono ad altri in forza di eredità o di contratto, devono notificare l’avvenuto trasferimento di proprietà e farsi inscrivere presso il Consorzio entro sei mesi dal decesso nel primo caso e dalla data dell’atto d’acquisto nel secondo; scorso questo termine la parte morosa potrà esservi costretta nei modi di legge ed a tutte sue spese.

Capitolo 3: amministrazione del Consorzio.

Art. 9: ad amministrare e sorvegliare gli interessi del consorzio si provvede:

  1. A) coll’adunata generale dei soci;
  2. B) col Consiglio d’Amministrazione.

Art. 10: il Consiglio d’Amministrazione si compone di un Presidente e quattro membri eletti dall’assemblea generale in conformità delle leggi. Questi durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere riconfermati, in caso di vacanza di uno dei membri il Presidente convocherà l’assemblea onde provvedere alla surrogazione.

Art. 11: il Consiglio d’Amministrazione conchiude i contratti non appaltati, provvede alla manutenzione e conservazione dei vasi, invigilando sull’esecuzione delle opere relative. Le riparazioni dovranno essere eseguite a stagione opportuna, possibilmente in Marzo e Settembre, in giorni festivi onde arrecare meno danno agli Utenti, facendo precedere analogo avviso da notificarsi a ciascun Utente almeno 15 giorni prima.

Art. 12: forma ogni anno il bilancio preventivo, esamina il conto finanziario emettendo analoga deliberazione, osservate in proposito le disposizioni di legge, sottoponendo poscia i conti all’Assemblea Generale.

Art. 13: nell’eseguimento delle spese, osserverà sempre la forma voluta dalla legge, salvo i provvedimenti d’urgenza non superiori a £ 50 (cinquanta).

Art. 14: forma ogni anno il ruolo di riporto spese annesse in bilancio, fatto sulla base di quota di utenza stabilita e pratica i voluti incombenti per l’esecutorietà del ruolo.

Art. 15: le deliberazioni del consiglio d’amministrazione non saranno valide se non vi sarà l’intervento di almeno tre membri e le deliberazioni saranno prese per appello nominale ed a maggioranza assoluta di voti. Se trattasi di persona la votazione si terrà segreta.

Art. 16: spetta al Consiglio d’Amministrazione la nomina del Segretario, del Tesoriere e del personale sorvegliante, stabilendo pure i relativi stipendi e, occorrendo, anche la cauzione che devono prestare.

Capitolo 4: attribuzioni del Presidente.

Art. 17: il Presidente convoca l’Assemblea generale ed il Consiglio d’Amministrazione, ne presiede e dirige l’adunanza, cura l’eseguimento delle prese deliberazioni, dirige la corrispondenza, provvede alla osservanza delle leggi e del Regolamento, stipula definitivamente i contratti in via privata come per appalto, rappresenta il Consorzio in Giudizio, provvede al pagamento delle spese debitamente accertate colla liquidazione scritta dalla Deputazione e colla emissione di appositi mandati. In caso di assenza o impedimento fa le veci il membro anziano della Deputazione, desumendosi l’anzianità dal numero maggiore dei voti nella elezione.

Capitolo 5: adunanze e deliberazioni.

Art. 18: l’Assemblea generale è convocata una volta all’anno, ordinariamente nel mese di Luglio, e di più occorrendo. La Deputazione è convocata ordinariamente per l’esaurimento delle sue incombenze stabilite nel capitolo 3 del presente Regolamento e tutte le altre volte che il Presidente lo crederà necessario ed opportuno. La convocazione dell’Assemblea sarà fatta per lettera scritta, contenente gli oggetti da trattarsi, recapitabile a ciascun Consorte almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. La convocazione della Deputazione sarà pure fatta per iscritto e contenente gli oggetti da trattarsi recapitabile e ciascun Consigliere almeno ventiquattro ore (24 ore) prima della seduta.

Art. 19: per la validità delle deliberazioni ed adunanze si atterrà a ciò che è stabilito dall’art. 678 del Codice Civile. Ciascun Consorte avrà tanti voti quanti saranno i gradi di utenza d’acqua attribuitogli nei modi stabiliti dal Riparto Tecnico 13 Giugno 1897 dei Sigg. Ingg. Ghisalberti ed Arrigoni in atti del Dr. Maraglio e saranno simili a quelli usati per quotare le spese Consorziali. Ciascun Consorte potrà intervenire anche a mezzo di altro dei membri della sua famiglia, purché di età maggiore e ciò senza speciale mandato. A ciascun Consorte è dato il diritto di farsi rappresentare alle assemblee da una terza persona estranea alla famiglia purché munito di mandato speciale in forma di legge.

Art. 20: i verbali di deliberazione, pel loro accertamento e validità, dovranno essere firmati dal Presidente e da due membri della Deputazione e dal Segretario del Consorzio. Così dicasi degli atti portanti oneri al Consorzio.

Capitolo 4: del Segretario.

Art. 21: il Segretario dovrà spedire, dietro ordine del Presidente, gli avvisi delle adunanze, compilare i bilanci, i ruoli, assistere alle sedute, redigere i verbali, tenere la corrispondenza, spedire i mandati di pagamento ed infine compilare tutti i lavori che dall’Amministrazione gli verranno prescritti. La nomina del Segretario stabile non è obbligatoria, quando la Deputazione procuri il disimpegno degli affari surriferiti anche in altro mezzo.

Capitolo 7°: del Tesoriere.

Art. 22: il Tesoriere ed esattore dovrà prestare malleveria o cauzione, ove lo richieda la Deputazione, prima di assumere l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 22 bis: sarà obbligato a tenere il giornale delle riscosse, quelle dei pagamenti ed il registro a matrice delle ricevute. L’esazione dei contributi sarà eseguita in due rate uguali. La prima al 1° di Giugno, la seconda al 1° Dicembre di ogni anno e colle formalità prescritte dall’ordine esecutivo, sull’atto di costituzione del Consorzio del 13 Giugno 1897 del Notaio Dr. Ma raglio Registrato ad Iseo e munito di tutte le formalità di legge.

Art. 23: i Pagamenti saranno eseguiti dietro la presentazione di mandato, spedito con forme regolari.

Art. 24: alla fine dell’anno finanziario compilerà il conto della gestione e lo consegnerà al Presidente con tutte le carte giustificative del conto stesso.

Capitolo 8°: Disposizioni Generali.

Art. 25: il bilancio annuale che giusto l’art. 12 del presente regolamento la Deputazione è chiamata a formare, si riferisce soltanto alle spese fisse e di manutenzione ordinaria di conservazione del vaso e perciò ove la manutenzione medesima dovesse eccedere almeno il 20 % (venti percento) le spese ordinarie, la Deputazione deferirà la trattazione della cosa all’Assemblea generale.

Art. 26: dovrà pure la Deputazione deferire all’Assemblea generale qualsiasi fatto interessante notabilmente l’economia e l’ordinamento del Consorzio, dando anche alla medesima tutte le spiegazioni di cui fosse richiesta, curando sempre l’eseguimento delle deliberazioni secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 27: il presente regolamento sarà sempre modificabile dall’Assemblea a richiesta della maggioranza della medesima, inteso sempre la maggioranza a norma dell’art. 678 del C. C.  e resterà in vigore fino a che un’apposita deliberazione dell’Assemblea non lo abbia abrogato e derogato in tutto o in parte, sostituendone un altro. Il presente regolamento scritto sopra dodici pagine di carta bollata, numerizzate, controfirmate in ogni foglio della medesima è stato letto ed approvato dall’Assemblea generale del giorno 13 Giugno 1897.

La Deputazione
F.to Guerrini Eugenio
I CONSIGLIERI
F.to Bonomo Sbardolini
Andrea Cristini
Francesco Turla
Battista F.lli Cuter

Il regolamento del Consorzio dei vasi Festola e Ariolo.

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